E’ un argomento spinoso che può sembrare incredibile a chi, come è giusto che sia, vive il rapporto con i compagni di cordata in reciproco spirito mutualistico, condividendo le gioie che l’arrampicata sa dare ed assumendosi consapevolmente i rischi derivanti dall’attività alpinistica.
Ma è un dato di fatto: ogni anno per le conseguenze derivanti da un incidente ci sono climber (o familiari di climber infortunatisi seriamente) che si rivolgono ad un aula di tribunale ritenendo, a torto o a ragione, di aver subito un danno causato da comportamento altrui e di aver diritto ad un risarcimento.
Essendo questo un argomento non banale, con varie sfaccettature ed interpretazioni, poco studiato dalla dottrina giuridica, cercheremo di farne una sintesi essenziale.
Di cosa NON ci occupiamo oggi:
– incidenti che possono occorrere in attività svolta con guide o in scuola alpinismo
– incidenti che possono occorrere nel corso di uscite CAI
– conseguenze legate ad aspetti di carattere penale
Di cosa ci occupiamo oggi:
– incidenti che possono verificarsi in uscite tra compagni, amici o comunque persone non legate da interessi professionali / associazionistici
– responsabilità civile, risarcimento del danno
Questo tipo di uscite vengono definite dalla giurisprudenza come “Accompagnamento per amicizia o per cortesia” (proprio perché prive di qualsiasi aspetto di remunerazione che altrimenti le farebbe appartenere ad un rapporto professionale, disciplinato diversamente) e nel caso si dovessero verificare degli infortuni o incidenti si possono distinguere due situazioni piuttosto diverse tra loro e con interpretazioni giuridiche differenti:
1) caso in cui vi è affidamento tra accompagnatore ed accompagnato
2) caso in cui NON vi è affidamento tra accompagnatore ed accompagnato
1) il caso dell’affidamento si verifica quando c’è un accompagnatore che possiede, rispetto all’accompagnato, maggiori competenze, esperienza, capacità nel condurre l’uscita, tali che l’accompagnato vi fa totale affidamento per il compimento e gestione dell’uscita stessa. In questo contesto l’accompagnato si affida all’accompagnatore seguendone le direttive legando così l’accompagnatore ad un “dovere di protezione” nei confronti dell’accompagnato.
Esempio: capocordata che ha esperienza, rilevabile da precedenti corsi svolti con CAI, guide alpine, testimonianze che provano che arrampica da anni, etc. porta ad arrampicare amico alle prime armi.
In questo situazione, nel verificarsi di eventuale incidente/infortunio, la giurisprudenza impone all’accompagnatore un onere superiore in termini di responsabilità.
2) non vi è affidamento quando i membri della cordata/uscita hanno più o meno pari capacità e si affidano l’uno all’altro per la gestione dell’uscita. In questo caso la giurisprudenza tende a “spalmare” gli oneri di responsabilità in maniera più proporzionata su entrambi.
Approfondiamo la responsabilità in caso di affidamento tra accompagnatore ed accompagnato: in caso di incidente è onere dell’accompagnato danneggiato provare l’esistenza di tale rapporto di affidamento (deve dimostrare che lui non era capace, era inesperto, alle prime armi e che invece il compagno aveva l’esperienza e le capacità per guidarlo).
La valutazione della colpa dell’accompagnatore è legata al tipo ed al grado di affidamento, ossia dal divario che esiste tra i due soggetti in termini di capacità. Tanto più alto è il divario tanto minore è la responsabilità dell’accompagnato danneggiato in caso di incidente.
Un incidente in simile contesto vede valutare con rigore le colpe dell’accompagnatore il quale è responsabile di varie potenziali situazioni causa dell’incidente: imprudenza, imperizia, negligenza nell’aver valutato le difficoltà tecniche dell’itinerario, le capacità dell’accompagnato, lo stato del terreno e delle condizioni climatiche, etc.
In parole povere quand’è che un accompagnatore esperto è chiamato a risarcire i danni per un infortunio subito da un accompagnato inesperto?
Quando in primis l’incidente è dovuto a comportamento negligente dell’accompagnatore.
Ma anche quando l’incidente è dovuto a un comportamento dell’accompagnato frutto di sua imperizia, o di sua imprudenza derivante dal fatto di non avere un’esperienza adeguata alla gita in corso. L’idoneità dell’accompagnato alla gita dev’essere preventivamente valutata dall’accompagnatore, che ne assume perciò la responsabilità.
Quand’è che un accompagnatore esperto NON è chiamato a risarcire i danni per infortunio subito da accompagnato inesperto?
Quando l’accompagnato compie atto di macroscopica imprudenza frutto di inosservanza a ordini dell’accompagnatore: per es. compie una manovra così evidentemente e notoriamente rischiosa che non è ragionevole pretendere che fosse stata fatta oggetto di un divieto espresso dell’accompagnatore, come per esempio lo smontare la sicurezza di una sosta senza il previo consenso dell’accompagnatore, che sale in cordata per primo.
Il caso del rapporto tra membri di cordata, mancante dell’elemento dell’affidamento, viene valutato in maniera diversa.
Questo tipo di rapporto è così definito: non è accompagnatore ai fini dell’attribuzione della responsabilità corrispondente il semplice compagno di cordata o di gita: qui l’affidamento consiste soltanto nell’ordinario aiuto reciproco, che permette di diminuire consistentemente i pericoli, proprio solo per il fatto di essere in compagnia invece che da soli, tanto più se legati in cordata. In ogni caso non si ha un rapporto di accompagnamento se la differenza fra le capacità dei due o più compagni di gita è scarsa e la capacità complessiva del più debole è comunque ben sufficiente per affrontare le difficoltà e i pericoli della gita in condizioni di ragionevole sicurezza.
Conclusioni
L’arrampicata è uno sport pericoloso ed il fatto stesso di svolgerla coscientemente e volontariamente implica l’accettazione da parte di chi la compie di un qualche grado di rischio. D’altra parte la suddetta accettazione del rischio non permette di per sé di escludere ogni responsabilità dell’arrampicatore.
Il grado di consapevolezza e quindi accettazione del rischio varia a seconda dell’esperienza e delle capacità tecniche. In caso di incidente/infortunio che si verifichi in cordata nel quale uno dei soggetti sia chiamato a risarcire i danni, la giurisprudenza valuterà in maniera differente casi di non affidamento a casi di affidamento. Nei primi sarà più raro e difficile riuscire a provare una diretta responsabilità civile di uno dei compagni, nel secondo caso invece sarà più facile e probabile attribuire la responsabilità all’accompagnatore esperto.